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Albo delle professioni sanitarie
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Albo delle professioni sanitarie

Disposizioni della Legge di Bilancio 2019 inerenti l’istituzione degli elenchi speciali all’interno dell’albo delle professioni sanitarie (co. 537 della L. 145/2018)

di Antonella Eliana Sorgente - Consulente giuridico Aiop Lombardia

In questi ultimi mesi in più occasioni abbiamo affrontato, nel corso dei Direttivi allargati, la questione inerente la verifica dei titoli del personale sanitario non medico. La c.d. Legge Lorenzin (L.3/2018) avendo istituito l’albo delle professioni sanitarie ha reso necessario affrontare e risolvere i numerosi problemi legati ad alcuni titoli posseduti dal personale in servizio presso le nostre strutture che, seppur abilitanti al momento del loro conseguimento, non sono ad oggi idonei per l’iscrizione all’albo (si pensi alla lunga odissea dei titoli abilitanti dei tecnici di laboratorio biomedico). Le ragioni storiche sono molteplici e non è questa la sede per analizzarle. Volendo semplificare ad oggi la situazione è la seguente:

  1. Personale sanitario non medico in possesso del titolo abilitante regolarmente iscritto all’ordine;
  2. Personale sanitario non medico in possesso di un titolo equipollente al titolo abilitante regolarmente iscritto all’ordine;
  3. Personale sanitario non medico in possesso di un titolo equivalente al titolo abilitante regolarmente iscritto all’ordine;
  4. Personale sanitario non medico non iscritto all’ordine ma in possesso di un titolo idoneo per continuare svolgere la propria attività presso le nostre strutture laddove risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e cioè:
  • Aver svolto l’attività professionale del profilo di riferimento, in regime di lavoro dipendente/autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni; 
  • Iscrizione, quando saranno costituiti, agli elenchi speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 2019.

Il decreto istitutivo dell’elenco speciale non è stato ad oggi adottato e questa circostanza sta creando non pochi problemi specialmente laddove inizino a giungere i primi riscontri negativi dall’ordine per carenza dei requisiti. In tale ultimo caso è quindi necessario verificare se, pur in assenza dei requisiti di iscrizione all’ordine di riferimento, vi siano i requisiti di iscrizione agli elenchi speciali previsti dalla Legge di Bilancio 2019. 

In caso di risposta positiva a quest’ultima domanda, sarà possibile mantenere in servizio il collaboratore avendo cura di assicurarci che lo stesso, non appena saranno istituiti, provveda ad iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento. Fino alla istituzione degli elenchi speciali è importante, laddove vi dovessero essere delle verifiche della ATS o di altri organi di controllo, indicare accanto al nome del collaboratore interessato, il profilo di riferimento e una annotazione che rimandi alla Legge di Bilancio come provvedimento che consente la permanenza in servizio in assenza di iscrizione all’ordine di appartenenza. Nella speranza di aver fatto chiarezza voglio concludere questo breve articolo ribadendo l’importanza di una puntuale verifica dei titoli di tutto il personale ivi compresa l’iscrizione agli albi di appartenenza.  Tale verifica si rende ancor più necessaria a fronte della nuova formulazione dell’art 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) che oltre ad aver inasprito le pene e aver introdotto la confisca obbligatoria ha anche previsto quanto segue:  “Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.                  

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