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Liste di attesa triennio 2019/2021
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Liste di attesa triennio 2019/2021

di Antonella Eliana Sorgente

Viene approvato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa – PRGLA – predisposto dalla Direzione Generale Welfare, che recepisce l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (delibera di giunta Regionale n 1865 del 9 luglio 2019), relativamente al rispetto dei tempi massimi di attesa da parte di tutte le strutture erogatrici del SSR.
LA DGR recepisce il piano nazionale dei Tempi di attesa ed adotta il Piano regionale con i seguenti principi contenuti:

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

  1. Prevede il rispetto, da parte delle Strutture Erogatrici, dei tempi massimi di attesa così come indicati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per tutte le prestazioni erogate;
  2. Le Strutture dovranno adottare idonee modalità affinché le prestazioni successive al primo accesso siano prenotate, se non diversamente richiesto dal paziente, contestualmente alla produzione della prescrizione da parte del medico specialista della struttura. Dovrà inoltre risultare chiaramente evidente la distinzione tra primi accessi e accessi successivi, sia nella fase di prenotazione sia in quella dell’erogazione della prestazione. In tal senso, sarà necessario dotarsi di strumenti atti a garantire l’effettiva “presa in carico” del cittadino paziente, pianificando la fruibilità delle prestazioni in modo tempestivo e congruo con il decorso della patologia;
  3. Conferma le indicazioni della DGR X/1046/18 relativamente alla gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate a contratto, nonché quelle dell’attività istituzionale e della libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali.
  4. Prevede la possibilità di erogazione di prestazioni aggiuntive sostenute economicamente dalle strutture al fine di rispettare i tempi di attesa nei casi espressamente previsti dal presente piano, riservando al cittadino solo la eventuale partecipazione al costo
  5. Il tempo massimo di attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio deve essere garantito per almeno il 90% delle prenotazioni effettuate nei periodi indice e in tutte le strutture erogatrici pubbliche e private accreditate a contratto che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale
  6. Le tempistiche indicate di seguito possono subire una rimodulazione in funzione del ritardo di presentazione della prescrizione da parte del cittadino:
    U (URGENTE) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
    B (BREVE), da eseguire entro 10 giorni solari;
    D (DIFFERIBILE), da eseguire entro 30 giorni solari per le visite o 60 giorni solari per gli accertamenti diagnostici;
    P (PROGRAMMATA) da eseguire entro 120 giorni (fino al 31/12/2019 in 180 giorni) sono escluse dal monitoraggio di cui al precedente punto tutte le prestazioni di follow up e screening).

Se non ci sono disponibilità entro i termini sopra stabiliti, al fine di rendere in ogni caso efficace e il più possibile tempestivo il servizio, sono stabiliti - in funzione delle rispettive classi di priorità - periodi di tolleranza pari al massimo al 20% oltre i tempi previsti per ciascuna classe di priorità (B o D). Tale periodo di tolleranza è subordinato alla specifica richiesta del cittadino di fruire della prestazione nella struttura da lui richiesta: in questo caso le prenotazioni effettuate da call center saranno identificate da uno specifico flag:
• Breve (B): ulteriori 2 gg lavorativi successivi;
• Differita (D): ulteriori 6 gg lavorativi successivi per visite specialistiche, ulteriori 12 gg lavorativi per prestazioni diagnostiche strumentali.

Nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa, si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati; qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione al solo costo del ticket, se dovuto.

PRESTAZIONI DI RICOVERO

  1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza, al momento dell’inserimento in lista di attesa, dovranno essere comunicate al cittadino informazioni sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d’attesa, oltre alle indicazioni organizzative previste (es. informazioni circa il pre-ricovero).
  2. Ciascun paziente potrà richiedere di prendere visione della sua posizione nella lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica Ospedaliera. Qualora si modifichino le condizioni cliniche del paziente oppure il paziente intenda rinviare l’intervento per motivi personali, sarà possibile apportare modifiche all’ordine di priorità, a cura del medico proponente.
  3. Per garantire la qualità del dato relativo alla data di prenotazione del ricovero, è obbligatorio l'utilizzo delle Agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili nel formato e con le modalità previste nel documento prodotto dal Mattone "Tempi di Attesa": Linee guida per le Agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili, tenuto conto di quanto già disciplinato dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 724/1994, che prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie Locali, dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Ospedaliere, di tenere il Registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.
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