Presa in carico
di Antonella Eliana Sorgente
Con Delibera di Giunta regionale n. 1863 del 9 luglio 2019 vengono approvate ulteriori determinazioni sulla presa in carico del paziente cronico e/o fragile.
Di seguito gli aspetti più rilevanti:
- Rinnovo automatico Patto di Cura (PdC): a far data dalla adozione della DGR 1863/2019, salvo che il paziente comunichi espressamente il proprio recesso al suo gestore o MMG/PLS in forma singola, il PdC si rinnova automaticamente. Le strutture dovranno informare il paziente del rinnovo del Patto di Cura; tale data deve essere registrata nella documentazione clinica del paziente.
- Rinnovo PAI: il piano assistenziale individuale (PAI), richiede ai fini del rinnovo una valutazione clinica, da parte del clinical manager, dell’andamento della patologia cronica del paziente e degli esiti delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche previste nel PAI, da effettuarsi sulla base dell’esame della documentazione presente nel FSE o nelle cartelle cliniche dei MMG/Gestori e mediante il colloquio con il paziente. Il PAI dovrà essere rinnovato entro 120 giorni dalla scadenza dello stesso.
- Le strutture sanitarie dovranno attivarsi per l'arruolamento pro-attivo dei pazienti:
- proposta di arruolamento in ambito della presa in carico per alcune patologie da parte delle Strutture sanitarie;
- proposta di arruolamento, in occasione delle dimissioni, ai pazienti cronici che abbiano avuto un episodio di ricovero;
4. Definiti indicatori di performances che, laddove soddisfatti, rendono possibile il pagamento da parte della ATS;
5. Prestazioni in Telemedicina del MMG: L’MMG può erogare prestazioni in Telemedicina presso il proprio studio medico mediante la stipula di una convenzione con EEPA. Il servizio è comprensivo della fornitura di strumenti di tipo informatico e tecnologico necessari a svolgere le attività. Ove necessario, al fine di garantire appropriatezza e certificazione di qualità. L’MMG può erogare la prestazione e laddove abbia la specializzazione può refertarle, in caso contrario la refertazione sarà a carico della struttura sanitaria con la quale MMG ha stipulato la convenzione.La prestazione verrà remunerata al MMG nel suo cedolino nella misura del 70% della tariffa del NTR e alla struttura nella misura del 30% della stessa.